Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 7 - (Modifica alla l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 5 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 7 dell’articolo 27, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.».”

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