Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 03/05/2011, n. 9, così recitava:

"Art. 7 - Contributi ai comuni per beni confiscati

1. Per incentivare il recupero da parte dei comuni lombardi dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), è istituito il "Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità", alla cui dotazione iniziale si provvede mediante l'impiego di risorse a carico del bilancio regionale stanziate all'UPB 7.2.0.3.6 "Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi".

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce modalità e termini per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1."

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino