Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 4 (Disposizioni in materia di servizi alla persona)

1-2. Omissis

3. Comma abrogato dalla L.R. 30/12/2009, n. 33.

4. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 93 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

"93 bis. Compete al Consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere, in via esclusiva, il parere obbligatorio sulle opere di edilizia sanitaria di importo superiore ai venticinque milioni di euro, finanziati per almeno il cinquanta per cento dalla Regione e/o dallo Stato, ricomprese in accordi di programma quadro sottoscritti con il Governo nazionale.";

b) lettera abrogata dalla L.R. 30/12/2009, n. 33.

omissis

6. Comma abrogato dalla L.R. 01/10/2014, n. 26.

7-10. Commi abrogati dalla L.R. 30/12/2009, n. 33.

Omissis.”

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