Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 3 (Disposizioni in materia di territorio)

1. Omissis

2. Comma abrogato dalla L.R. 02/02/2010, n. 5.

3. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di cui al comma 1 le stazioni appaltanti trasmettono all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, anche per via telematica, i programmi e gli elenchi annuali previsti dall'articolo 14 della legge 109/1994, relativi ai lavori pubblici di qualsiasi importo.".”

Dalla redazione