Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ai sensi dell’articolo 44 comma 6 della L.R. 08/07/2016, n. 16 i risultati e gli effetti della disposizione abrogata, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse, restano validi. Tale disposizione continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso fino a loro conclusione.
L’articolo 3 così recitava:
“Art. 3 - (Modifiche agli articoli 37 e 46 della l.r. n. 27/2009)
1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dell’articolo 37 le parole “31 dicembre 2009” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2010” e sono aggiunte dopo le parole “di cui al presente capo” le parole “, redige una relazione da presentare alla commissione competente”;
b) al comma 1 dell’articolo 46 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Possono derogare al limite di vendita gli enti proprietari solo qualora tale limite non consenta di alienare nemmeno un singolo edificio per intero ed i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.”;
c) l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 46 è sostituito dal seguente:
“Qualora il programma di valorizzazione abbia ad oggetto interi edifici, si applicano le procedure previste ai commi da 8 a 11; è fatta salva la possibilità per gli enti proprietari di ricorrere a tali procedure qualora il programma di valorizzazione abbia ad oggetto unità abitative collocate in condominio con proprietari privati.”. Al fine di contrastare lo spopolamento delle terre alte e di territori non montani, che presentano significative condizioni di svantaggio, nei piccoli comuni montani, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2004, n. 19319, allegato B, e successive modificazioni, nonché nei piccoli comuni non montani che presentano analoghe condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, individuati dall’allegato A della stessa deliberazione, nei quali risulta essere presente un numero limitato di alloggi di edilizia residenziale pubblica, è consentita la cessione anche parziale dei fabbricati interessati, garantendo il mantenimento in locazione agli inquilini che non manifestano l’interesse all’acquisto.”;
d) alla lettera b) del comma 8 dell’articolo 46 sono soppresse le seguenti parole “per gli assegnatari ultrasessantacinquenni e per i nuclei familiari assegnatari che comprendono una o più persone con handicap grave ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992.”
Dalla redazione
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
23/12/2024
- Stop confisca al professionista da Italia Oggi Sette
- Economia circolare al ralenti da Italia Oggi Sette
- Riciclo dei rifiuti, l’Italia non teme rivali da Italia Oggi Sette
- Comprar casa: sì, con l’aiutino da Italia Oggi Sette
- Libri e registri contabili 2023, è ora di stampare e conservare da Italia Oggi Sette
- Imposta di bollo differenziata da Italia Oggi Sette