Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 15 - (Modifiche alla l.r. 24/2006)

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 è sostituita dalla seguente:

«c) estendere l’obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016, sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, definendo i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui l’installazione non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);»;

b) dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 24 è aggiunta la seguente:

«b bis) le prescrizioni da rispettare in caso di sostituzione del generatore di calore e di ristrutturazione o di nuova installazione dell’impianto termico.».”

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