Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 4 - (Modifiche alla l.r. 34/1978 e alla l.r. 10/2009)

1. Omissis

2. Alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 9 dell’articolo 6 le parole: «superiore a 300 euro; la cauzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 57 bis della l.r. 34/1978, è pari ad un’annualità di canone a cui si aggiunge l’imposta regionale, ove dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.500,00 euro; la cauzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 57 bis della l.r. 34/1978, è pari ad un’annualità di canone a cui si aggiunge l’imposta regionale, ove dovuta. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale. Le cauzioni vigenti restano attive fino alla naturale scadenza delle concessioni.».”

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