Articolo abrogato dalla L.R. 26/11/2019, n. 18, così recitava:

“Art. 33 - (Disposizioni in materia di agibilità degli edifici)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), l’agibilità degli edifici può essere conseguita, in alternativa al relativo certificato, a mezzo di dichiarazione presentata ai sensi dell’articolo 25, comma 5 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A).

2. I comuni disciplinano nel regolamento edilizio l’effettuazione dei controlli relativamente alle dichiarazioni di cui al comma 1.”

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