Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 30 - (Modifica alla l.r. 14/2012)

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 14 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 «Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto») è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (Semplificazione in materia di rimozione dell’amianto) — 1. La Giunta regionale adotta, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale” e sentite le rappresentanze degli enti locali, criteri secondo i quali i comuni, nell’ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti ovvero ricorrendo a specifiche convenzioni con aziende specializzate, attivano, anche in forma associata, appositi servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche, anche eventualmente prodotto da autorimozione, in caso di limitate metrature, da parte dell’utente e con costi a carico del soggetto servito.”.”

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