Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 19 - (Modifiche alla l.r. 7/2012)

1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 40 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. I comuni approvano il PUGSS ai sensi dell’articolo 13, comma 13, della l.r. 12/2005.

1 ter. L’aggiornamento del PUGSS non comporta l’applicazione della procedura di variante al piano dei servizi ed è approvato con deliberazione del consiglio comunale.»;

b) al comma 1 dell’articolo 42 le parole: «anche in formato elettronico, idonei a rappresentare la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche, nonché il posizionamento ed il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici a rete e delle altre infrastrutture presenti nel sottosuolo» sono sostituite dalle seguenti: «in formato vettoriale e georeferenziato, idoneo a rappresentare:

a) la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche;

b) il posizionamento e il dimensionamento delle reti per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici di interesse economico generale e di altre eventuali infrastrutture presenti nel sottosuolo, così come definite al comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 26/2003.»;

c) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 42 le parole: «dei tracciati dei servizi a rete e delle» sono sostituite dalle seguenti: «delle reti e»;

d) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 42 dopo le parole: «1999, e» sono aggiunte le seguenti: «in conformità ai criteri dettati»;

e) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 42 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle eventuali modifiche delle specifiche tecniche di cui al comma 3 bis»;

f) il comma 3 dell’articolo 42 è sostituito dal seguente:

«3. Per agevolare l’istituzione e l’aggiornamento del catasto del sottosuolo, i titolari e i gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo presentano ai competenti uffici comunali, su supporto informatico, la mappatura georeferenziata vettoriale della rete o infrastruttura gestita, con l’indicazione delle caratteristiche tecnico-costruttive della stessa. In occasione di interventi di realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili, analogo obbligo grava sul soggetto attuatore dei relativi lavori o sul suo committente. In alternativa a quanto previsto dai precedenti periodi, i titolari e gestori di reti e infrastrutture possono conferire i dati di cui al comma 2 direttamente ai competenti uffici della Regione, che provvedono, previa verifica della corrispondenza dei dati alle specifiche tecniche di cui al comma 3 bis, a renderli disponibili ai comuni interessati mediante il Sistema Informativo Territoriale regionale di cui all’articolo 3 della l.r. 12/2005. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità e i tempi di attuazione del presente comma.»;

g) al comma 3 bis dell’articolo 42 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che coordina i contenuti delle specifiche a seguito delle modifiche apportate; l’atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.»;

h) il comma 4 dell’articolo 42 è sostituito dal seguente:

«4. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 e di quanto definito dalla Giunta regionale in attuazione del medesimo comma comporta l’applicazione della sanzione minima di euro 5,00 e massima di euro 15,00 per ogni metro lineare di rete o infrastruttura del sottosuolo, nonché l’interdizione al rilascio di nuovi titoli abilitativi per la realizzazione di reti e infrastrutture nel sottosuolo del medesimo territorio.»;

i) il comma 5 dell’articolo 42 è sostituito dal seguente:

«5. La Regione integra i dati raccolti nei catasti comunali di cui al comma 1, previa verifica della corrispondenza degli stessi alle specifiche tecniche di cui al comma 3 bis, nel Sistema Informativo Territoriale di cui all’articolo 3 della l.r. 12/2005.».”

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