N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 05/02/2010 n.7. L’articolo 34 così recitava: “1. Nelle case per ferie sono assicurati un servizio di telefono ad uso comune e un arredamento minimo per camera da letto costituito da: un letto, una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per persona ed un cestino portarifiuti.

2. Le case per ferie devono altresì possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.”

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