N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 86, comma 1, della L.R. 01/10/2015, n. 27, così recitava:

“Art. 9 - (Agenzia di viaggio e turismo. Modifiche all’articolo 82 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo») — 1. Alla legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), è apportata la seguente modifica:

a) l’articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82 (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo) — 1. L’esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività alla provincia nel cui ambito territoriale ha sede l’agenzia.».”

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