Articolo abrogato dall'art. 86, comma 1, della L.R. 01/10/2015, n. 27, così recitava:

“Art. 7 - (Attività ricettive non alberghiere. Modifiche agli articoli 46 e 49 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo») — 1. Alla legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell’articolo 46 (Denuncia di inizio attività) è sostituita dalla seguente: «(Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)»;

b) al comma 1 dell’articolo 46 le parole «denuncia di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività - SCIA»;

c) al comma 2 dell’articolo 46 la parola «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;

d) al comma 3 dell’articolo 46 le parole «denunce di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazioni certificate di inizio attività»;

e) al comma 2 dell’articolo 49 le parole «averne fatto denuncia» sono sostituite dalle seguenti: «avere presentato la SCIA».”

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