Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 13 - (Disposizioni in materia di deflusso minimo vitale. Modifiche all’articolo 53 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 5 dell’articolo 53 ter è sostituito dal seguente:

«5. Nel rispetto della concorrenza e a condizione che la restituzione delle acque utilizzate avvenga immediatamente al piede dell’opera di presa, garantendo la continuità idraulica del corso d’acqua e senza sottensione di alveo naturale, possono essere rilasciate nuove concessioni per l’utilizzo a scopo idroelettrico della portata rilasciata in alveo a titolo di DMV dalle opere di presa. La durata delle concessioni relative allo sfruttamento del DMV non può superare la durata delle concessioni di grande e piccola derivazione su cui insistono.».”

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