N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 12 - (Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale»)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti le soglie dimensionali di cui all’allegato B sono incrementate:

a) del 30 per cento per impianti che abbiano ottenuto la Registrazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

b) del 15 per cento per impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.»;

b) dopo il comma 8 dell’articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

«8 bis. In attuazione dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e secondo quanto previsto dalla normativa statale di recepimento della medesima direttiva, nonché ai sensi degli articoli 3 quinquies, comma 2, e 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante «Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE» sono specificati i criteri di cui all’Allegato III della Direttiva 2011/92/UE e, sulla base degli stessi, tenuto conto anche delle disposizioni del comma 4 bis, sono ridefinite le soglie per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti rientranti nelle tipologie di cui all’allegato B.

8 ter. La deliberazione di cui al comma 8 bis può, altresì, individuare le tipologie progettuali di cui all’allegato B per le quali, in applicazione dei criteri di cui al medesimo comma, l’impatto ambientale è tale da richiedere direttamente la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 5, fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis.

8 quater. La deliberazione di cui al comma 8 bis è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La Giunta regionale aggiorna l’allegato B, ai sensi del comma 8, a seguito di quanto stabilito con la deliberazione di cui al comma 8 bis.».”

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