Articolo prima inserito dalla L.R. 14/03/2008, n. 4 e poi sostituito dalla L.R. 26/11/2019, n. 18.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della L.R. 18/2019, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo 102-bis, si applicano a decorrere dalla prima variante al PTR o dal primo aggiornamento del PTR successivo alla data di entrata in vigore della L.R. 18/2019. Nelle more dell'approvazione della prima variante o del primo aggiornamento di cui al precedente periodo, alle infrastrutture per la mobilità qualificate nel PTR come obiettivi prioritari di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della presente legge regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 102-bis della presente legge regionale nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 18/2019.

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