Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 3 - (Modifiche all’articolo 49 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 49, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 R (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge regionale 26 novembre 2014, n. 29 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole «e per un periodo non superiore a trenta anni» sono soppresse;

b) il terzo periodo è soppresso.”

Dalla redazione