Articolo abrogato dall’art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15, così recitava:

“Art. 22 - Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori gli imprenditori artigiani titolari di impresa individuale e i delegati designati dai soci di impresa societaria, fra i soci imprenditori artigiani della stessa impresa, in ragione di un delegato per ogni impresa societaria iscritta all'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane.

2. Sono eleggibili a rappresentanti artigiani della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato previsti alla lett. a) del precedente art. 13 i titolari di imprese artigiane aventi sede nella Provincia o nel circondario da almeno 3 anni, che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza e che abbiano poteri di rappresentanza della rispettiva azienda.

3. In caso di impresa costituita in forma di società, può essere candidato uno solo dei soci amministratori.”

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