Articolo modificato dall'art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15 e abrogato dall’art. 55, comma 12 della L.R. 18/04/2012, n. 7, così recitava:

“Art. 21 - Indirizzo, coordinamento e vigilanza

1. La Giunta Regionale espleta le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività delle commissioni provinciali, e regionale per l'artigianato.

2. Le commissioni provinciali, e regionale per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta Regionale - Settore industria ed artigianato. Essa può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle commissioni.

3. Nel caso di impossibilità di regolare funzionamento o di riscontrate gravi violazioni di legge da parte della commissione, il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente e su conforme deliberazione della Giunta stessa, può, previa diffida, nominare un commissario straordinario, sospendendola dalle funzioni.

4. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione e resta in carica per la durata stabilita nel Decreto di nomina. Tale durata non può in ogni caso superare i dodici mesi.

5. Trascorso detto periodo, ove non siano state rimosse le cause di impedimento al regolare funzionamento, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente e su conforme deliberazione della Giunta stessa, procede con proprio decreto allo scioglimento della commissione ed adotta i provvedimenti preordinati alla sua ricomposizione.”

Dalla redazione