Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15, così recitava:

“Art. 19 - Ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigianato

1. L'ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigianato è costituito da personale regionale appartenente al ruolo organico della Giunta Regionale.

2. L'ufficio, inquadrato nel settore competente dell'amministrazione regionale, è posto alle dipendenze funzionali del Presidente della commissione.

3. È compito dell'ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigianato;

a) predisporre gli atti e svolgere le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato;

b) compiere gli atti connessi agli adempimenti della presente legge e di competenza della commissione;

c) procedere alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti della commissione;

d) provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione di quanto previsto dal sesto comma del precedente art. 18 nonché al coordinamento delle iniziative delle commissioni provinciali e circondariali;

e) curare ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti affidati alla commissione dalle Leggi Regionali.”

Dalla redazione