N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15, così recitava:

“Art. 30 - Votazioni

1. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 6 alle ore 22 del giorno fissato per le elezioni. Nel giorno delle elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale.

2. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto.

3. Alle ore sei del giorno fissato per le elezioni il Presidente costituisce l'ufficio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando i rappresentanti di lista ad assistere.

4. Qualora tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti, il Presidente del seggio lo segnala al Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e provvede alla sostituzione degli scrutatori assenti con gli elettori presenti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del seggio, provvede il Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato.

5. Dopo la costituzione del seggio il Presidente accerta l'agibilità del locale e la presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare la segretezza e la libertà del voto.

6. Il Presidente del seggio, per l'autenticazione delle schede. suddivide tra gli scrutatori un numero complessivo di schede corrispondenti a quello degli iscritti. Le schede saranno di seguito bollate con l'apposito timbro in dotazione al seggio.

7. Terminate dette operazioni, il Presidente ammette gli elettori al voto entro e non oltre le ore 8.

8. Gli elettori sono ammessi al voto previa presentazione di un valido documento di identità ai sensi di legge. Uno degli scrutatori riporta gli estremi del documento d'identità ed appone la propria firma nell'apposita colonna della lista della sezione accanto al nome dei votanti.

9. L'elettore può manifestare non più di quattro preferenze ed esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Le eventuali preferenze eccedenti o attribuite a candidati non compresi nella lista votata sono da considerarsi come non apposte.

10. Le operazioni di voto proseguono fino alle ore 22.”

Dalla redazione