N22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15, così recitava:

Art. 29 - Manifesto e schede elettorali

1. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle elezioni il Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato provvede alla stampa e alla trasmissione di un congruo numero di manifesti con le liste dei candidati ai sindaci della Provincia per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni.

2. Il Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, provvede altresì alla stampa delle schede nelle quali le liste sono riportate secondo l'ordine di presentazione.

3. Il Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, entro il decimo giorno antecedente quello delle elezioni, trasmette al Sindaco, per la consegna al Presidente di ogni ufficio elettorale, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali.”

Dalla redazione