N20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15, così recitava:

“Art. 27 - Adempimenti preliminari

1. I presidenti delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni, predispongono l'elenco generale degli aventi diritto al voto.

2. Tale elenco contiene in ordine alfabetico i dati anagrafici degli imprenditori artigiani elettori, nonché il Comune in cui è ubicata l'azienda.

3. L'elenco generale degli elettori di ogni Provincia e di ogni circondario, vidimato in calce dal Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, è depositato in copia presso gli uffici della commissione per essere consultato da chiunque ne abbia diritto.

4. Eventuali errori od omissioni debbono essere segnalati al Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato per le regolarizzazioni del caso fino al termine delle operazioni di votazioni.

5. Per ciascuna delle sezioni istituite a norma, del primo comma del precedente art. 24 la commissione provinciale e circondariale per l'artigianato compila in duplice copia la lista degli elettori iscritti; una copia è depositata, per consultazione, presso gli uffici della commissione, l'altra è utilizzata per le operazioni elettorali. Entrambe le copie vidimate in calce dal Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato attestano il numero degli iscritti in ciascuna sezione.

6. I presidenti delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato altresì provvedono:

a) entro il ventitreesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a trasmettere gli avvisi di nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori con i relativi dati anagrafici ai sindaci dei Comuni per la notificazione agli interessati;

b) entro il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni ad inviare comunicazione scritta a tutti gli aventi diritto al voto con l'indicazione del luogo, dell'orario della votazione e del numero della sezione elettorale di appartenenza;

c) entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a trasmettere ai sindaci dei Comuni, nei quali si svolgeranno le operazioni di voto per ogni sezione istituita, per la consegna ai presi denti degli uffici elettorali;

c1 ) le liste degli aventi diritto al voto;

c2) i verbali in duplice copia delle operazioni di voto e di scrutinio;

c3) le schede elettorali;

c4) il bollo dell'ufficio elettorale;

c5) l'elenco dei delegati;

c6) la cancelleria.

7. Gli adempimenti di cui ai punti c1), c2), c3) e c4) della lett. c) del precedente sesto comma sono eseguiti sulla base di apposito modello approvato dal Presidente della Giunta Regionale.

8. I Sindaci dei Comuni della Provincia e dei circondari interessati provvedono;

a) entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a notificare ai presidenti di seggio e agli scrutatori le rispettive nomine a mezzo dei messi comunali, dandone altresì comunicazione ai presidenti delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato;

b) a consegnare, nel giorno fissato per le elezioni, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, ad ogni Presidente;

b1) i locali in cui si svolgono le operazioni elettorali;

b2) il verbale in duplice copia delle operazioni di voto e di scrutinio, le schede elettorali, il bollo dell'ufficio elettorale;

b3) la lista degli aventi diritto al voto assegnati ad ogni ufficio elettorale;

b4) copia dell'atto di formale istituzione dell'ufficio elettorale;

b5) la cancelleria, le urne, gli arredi e le cabine occorrenti per le votazioni;

b6) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati che devono essere affisse nella sala delle votazioni e nelle adiacenze del seggio.”

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