N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15, così recitava:

“Art. 25 - Seggi elettorali

1. I sindaci dei Comuni scelti come sede di seggio elettorale, entro i successivi quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad individuare i locali adibiti a sedi di seggio e a darne comunicazione al Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato.

2. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un Presidente, tre scrutatori e da un Segretario.

3. Il Presidente del seggio elettorale è nominato dal Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, ed è scelto tra coloro che abbiano già ricoperto tale ufficio in precedenti elezioni politiche o amministrative.

4. Gli scrutatori, scelti tra gli artigiani elettori, sono nominati dal Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato su proposta dei presentatori delle liste dei candidati.

5. Le funzioni di Segretario sono svolte da persona nominata dal Presidente del seggio.

6. In caso di assenza temporanea del Presidente del seggio, uno scrutatore, preventivamente scelto dal Presidente stesso, ne assume le funzioni.

7. Per la validità delle operazioni elettorali del seggio debbono essere presenti almeno tre componenti, tra cui il Presidente o lo scrutatore preventivamente scelto ai sensi del precedente sesto comma.

8. Il seggio elettorale di ogni capoluogo di Provincia e dei circondari di Lecco e Lodi, contrassegnato con il numero più basso, terminate le operazioni di scrutinio, si costituisce in ufficio centrale con compito di provvedere alle operazioni previste dai commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del successivo art. 31.

9. Per le suddette operazioni l'ufficio centrale è integrato da quattro scrutatori nominati dal Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e da un Segretario scelto dal Presidente dell'ufficio centrale.

10. Ai componenti i seggi elettorali spettano le indennità di presenza e di rimborso spesa nella misura prevista dalla L.R. 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.”

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