N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15, così recitava:

“Art. 24 - Sezioni elettorali ed elenco generale degli elettori

1. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a deliberare la divisione del territorio di competenza in sezioni elettorali, indicando il Comune ove le stesse hanno sede e la relativa numerazione progressiva, dandone comunicazione ai sindaci dei Comuni interessati.

2. Il numero delle sezioni elettorali è determinato in modo che ciascuna di esse comprenda un numero di elettori non inferiore a 120 e non superiore a 600.

3. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, nell'esercizio della tenuta dell'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane provvedono all'aggiornamento annuale dell'elenco generale degli aventi diritto al voto e delle sezioni elettorali che lo compongono.”

Dalla redazione