Articolo abrogato dall’art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15, così recitava:

“Art. 24 - Sezioni elettorali ed elenco generale degli elettori

1. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a deliberare la divisione del territorio di competenza in sezioni elettorali, indicando il Comune ove le stesse hanno sede e la relativa numerazione progressiva, dandone comunicazione ai sindaci dei Comuni interessati.

2. Il numero delle sezioni elettorali è determinato in modo che ciascuna di esse comprenda un numero di elettori non inferiore a 120 e non superiore a 600.

3. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, nell'esercizio della tenuta dell'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane provvedono all'aggiornamento annuale dell'elenco generale degli aventi diritto al voto e delle sezioni elettorali che lo compongono.”

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino

14/10/2024