N14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15 e abrogato dall’art. 55, comma 12, L.R. 18/04/2012, n. 7, così recitava:

“Art. 16 - Uffici di segreteria delle commissioni provinciali e per l'artigianato

1. L'ufficio di segreteria delle commissioni provinciali per l'artigianato, da istituirsi e costituirsi a seguito della stipula della convenzione indicata al terzo comma del precedente art. 15, è diretto dal Presidente della commissione ed il personale addetto, pur mantenendo il rapporto organico con la camera di commercio cui appartiene, opera alle sue dipendenze funzionali.

2. L'ufficio assolve ai compiti di:

a) curare gli adempimenti relativi all'iscrizione, alle variazioni ed alla cancellazione degli aventi diritto negli albi provinciali, nonché nella sezione separata, disposte dalle relative commissioni;

b) compiere gli atti connessi agli adempimenti della presente legge e di competenza delle rispettive commissioni;

c) procedere alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle commissioni stesse;

d) provvedere al rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni altra certificazione previste dalla presente legge;

e) predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell'albo;

f) espletare ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti affidati alle commissioni dalle Leggi Regionali.”

Dalla redazione