N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15 e abrogato dall’art. 55, comma 12, L.R. 18/04/2012, n. 7, così recitava:

“Art. 15 - Sede e servizi delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede nei capoluoghi di Provincia, presso le rispettive CCIAA.

2. Le commissioni circondariali hanno sede nei capoluoghi del circondario presso gli uffici decentrati delle rispettive CCIAA.

3. Ai fini di quanto disposto nei commi precedenti, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore competente, se delegato, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale, stipula con le CCIAA apposite convenzioni per l'impianto e la gestione degli uffici di segreteria delle commissioni e l'eventuale costituzione di delegazioni decentrate di detti uffici, nonché per la regolamentazione degli aspetti finanziari e per la disciplina dei rapporti fra registro delle ditte e albo delle imprese artigiane.

4. Le convenzioni possono essere stipulate in unico contesto con l'Unione regionale delle CCIAA, se all'uopo delegata dalle CCIAA stesse.”

Dalla redazione