N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articoli abrogati dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitavano:

“Art. 19 - (Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 “Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica” e all’articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59””)

1. Comma abrogato dalla L.R. 08/07/2016, n. 16

2. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 78 dell’articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “compresa la disciplina delle modalità organizzative dell’espletamento dei collaudi nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).”;

b) dopo il comma 107 dell’articolo 3 sono inseriti i seguenti:

“107 bis. Presso la direzione generale competente in materia di opere pubbliche opera l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale, quale articolazione dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 7 del d.lgs. 163/2006. La Giunta regionale definisce modalità e procedure attuative relative:

a) alle modalità di comunicazione, raccolta e diffusione dei dati di interesse regionale, provinciale e comunale per attuare gli obblighi previsti dal sopra citato articolo 7 e per il monitoraggio e la programmazione degli interventi di interesse regionale;

b) alla diffusione di atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti pubblici.

107 ter. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del d.lgs. 163/2006, in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, i comuni possono stipulare convenzioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per la designazione a responsabile unico del procedimento di un dirigente o funzionario avente posizione apicale dipendente di altro comune convenzionato. Con le medesime modalità i comuni che si trovano nelle condizioni previste all’articolo 10, comma 7, del d.lgs. 163/2006 possono designare funzionari di altro comune convenzionato per incarichi di supporto al responsabile unico del procedimento.”.

 

Art. 20 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”)

1. Alla legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole “nei quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 marzo 2005,” sono inserite le parole “ovvero nelle altre aree previste dall’articolo 25, comma 8 sexies, della l.r. 12/2005,”.

 

Art. 21 - (Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 35, 42, 43, 46, 80 e 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 25 le parole “la data del 31 marzo 2010” sono sostituite dalle seguenti: “la data del 31 marzo 2011”;

b) dopo il comma 3 bis dell’articolo 26 è inserito il seguente:

“3 ter. Fatta comunque salva la conclusione, anche agli effetti di variante urbanistica, delle procedure in corso alla data del 31 marzo 2010, per i comuni che alla medesima data non hanno adottato il PGT non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 1, ad eccezione del primo periodo, nonché del secondo, limitatamente ai progetti di variante di cui allo sportello unico per le attività produttive; non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 2, 7, e 8 nonies del medesimo articolo 25. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di condidatura Expo 2015. È sempre ammessa l’approvazione, ai sensi della l.r. 23/1997, delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere di interesse pubblico, di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale o sociale, anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva. È sempre ammessa altresì l’approvazione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) e dei programmi integrati di intervento di cui all’articolo 92, comma 4.”;

c) dopo il comma 4 dell’articolo 35 è aggiunto il seguente:

“4 bis. A seguito dell’ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire è tenuto a presentare allo sportello unico per l’edilizia, contestualmente alla richiesta di accatastamento dell’edificio, gli elaborati di aggiornamento del data base topografico e di certificazione energetica in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.”;

d) al comma 14 dell’articolo 42 dopo le parole “dell’avvenuta presentazione” sono inserite le seguenti: “in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, degli elaborati di aggiornamento del data base topografico, di certificazione energetica e”;

e) l’ultimo periodo del comma 2 bis dell’articolo 43 è abrogato;

f) dopo il comma 2 bis dell’articolo 43 sono inseriti i seguenti:

“2 bis 1. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 bis è istituito un fondo regionale alimentato da:

a) risorse regionali;

b) proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione derivanti da interventi in aree ricadenti in:

1) accordi di programma o programmi integrati di intervento di interesse regionale;

2) comuni capoluogo di provincia;

3) parchi regionali e nazionali;

c) proventi delle maggiorazioni che i comuni non capoluogo di provincia decidano di destinare al fondo;

d) altre risorse.

2 bis 2. La Giunta regionale definisce linee guida relative all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 bis e le modalità di gestione del fondo di cui al comma 2 bis 1.

2 bis 3. All’introito delle somme derivanti dall’applicazione del comma 2 bis 1. si provvede con l’UPB 3.4.10 “Introiti diversi” iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e successivi.

2 bis 4. Alle spese derivanti dall’applicazione del comma 2 bis 1. si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.7.1.3.35 “Sistemi agricoli e filiere agroalimentari” iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e successivi.”;

g) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 46 la parola “distintamente “ è abrogata;

h) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 80, la parola “deposito “ è sostituita dalla seguente: “recupero”;

i) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 80, dopo le parole “cava e di” sono inserite le seguenti: “recupero e”;

j) al comma 6 bis dell’articolo 80, le parole “1° luglio 2009” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2010”;

k) il comma 1 dell’articolo 81 è sostituito dal seguente:

“1. Ogni ente locale titolare, ai sensi dell’articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale.”;

l) il comma 2 dell’articolo 81 è sostituito dal seguente:

“2. Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP o nei piani territoriali regionali d’area.”;

m) il comma 3 dell’articolo 81 è sostituito dal seguente:

“3. La commissione si esprime obbligatoriamente:

a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004, di competenza dell’ente presso il quale è istituita;

b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all’articolo 64, comma 8;

c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale;

d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.”;

n) il comma 4 dell’articolo 81 è abrogato;

o) il comma 5 dell’articolo 81 è sostituito dal seguente:

“5. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 80, comma 6 bis, per le funzioni amministrative di competenza, ai sensi dell’articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali sino all’istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita le predette funzioni valutative sono svolte esclusivamente dai suddetti esperti.”.”

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