N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articoli abrogati dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitavano:

“Art. 18 - (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche")

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 10 dell'articolo 2 le parole "sono stabiliti" sono sostituite dalle parole "sono fissati, nel rispetto della normativa statale,";

b) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 25 è sostituita dalla seguente:

"c) stabilisce annualmente, in conformità alla normativa statale, i tetti alle emissioni di gas serra regolamentando il commercio dei diritti di emissione";

c) al comma 4 dell'articolo 52, dopo le parole "determina i canoni d'uso delle acque e," sono inserite le parole "nel rispetto della normativa statale";

d) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 53 è soppressa.

 

Art. 19 - (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2001, n. 19 "Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti")

1. Alla legge regionale 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis - (Elenco degli istituti di certificazione SGS)

1. Ai fini della attività di certificazione di cui agli articoli 4, comma 5, 5, comma 5 e 7 comma 4, è istituito l'elenco degli istituti che, sulla base dei requisiti di cui all'allegato 3, sono valutati idonei per la certificazione della validità di un sistema di gestione della sicurezza. A tal fine la direzione generale competente pubblica apposito bando per la presentazione delle candidature dei soggetti interessati e provvede attraverso il Comitato Valutazione Rischi (CVR) di cui all'articolo 6, alla valutazione della sussistenza dei requisiti.".”

Dalla redazione