Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 16 - (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 33/2015)

1. Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 8 è aggiunto il seguente:

«1 bis. L’autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici tiene luogo della certificazione di cui all’articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001. Laddove non sia prevista l’autorizzazione di cui al presente articolo, per gli interventi di sopraelevazione continua ad applicarsi quanto previsto dall’articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001.»;

b) al comma 2 dell’articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per gli interventi di sopraelevazione degli edifici di cui al primo periodo del comma 1 bis, il provvedimento di autorizzazione o di diniego dà evidenza di quanto indicato dall’articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001.».”

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