Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 14 - (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 19/2014)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 31, le parole «non oltre la data del 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data del 31 dicembre 2016»;

b) al comma 1 dell’articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In caso di infruttuoso decorso del termine di cui al primo periodo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 25 bis, commi 3 e 4, della l.r. 12/2005.».”

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