Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 1 - (Modifica all’articolo 10 della l.r. 34/1973)

1. Alla legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il quarto comma dell’articolo 10 è inserito il seguente: «Per le spese previste dal presente articolo l’impegno di spesa è assunto contestualmente all’ordinazione della prestazione con la quale si affidano i lavori.».”

Dalla redazione