Il termine reimmissione è utilizzato dall’art. 13, comma 1, della L.R. 38/2015 che recita “In caso di reimmissione in falda delle acque sotterranee derivate e utilizzate unicamente per scambio termico in impianti a pompa di calore, l’indagine preventiva prevista dall’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si declina nell’effettuazione di indagini di tipo idrogeologico e idrogeochimico dell’acquifero interessato dal prelievo e dalla conseguente reimmissione”.

Dalla redazione