Articolo abrogato dall’art. 10, della L.R. 12/11/2012, n. 38, così recitava:

“Art. 8 - (Monitoraggio sulle infrastrutture)

1. Presso l'Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche e integrazioni sono istituite due Sezioni specifiche delle quali l'una destinata alla comunicazione e partecipazione di cui all'articolo 2 comma 1 nonché al monitoraggio sulla realizzazione delle infrastrutture della legge obiettivo e d'interesse regionale, e l'altra che accerti e verifichi gli adempimenti dell'articolo 2 comma 1 nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui agli articoli 7, 21 e 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale).

2. La composizione e le modalità di funzionamento delle Sezioni di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta regionale d'intesa con le Amministrazioni locali interessate.”

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