N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 19/07/2013, n. 23; dall’art. 26, comma 1, della L.R. 29/12/2014, n. 41 e, successivamente, sostituito dall’art. 22, comma 1, della L.R. 07/04/2015, n. 12.

La Sent. Corte Cost. 16/12/2016, n. 272 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, della L.R. 07/04/2015, n. 12.

In seguito, il presente comma è stato modificato dall’art. 13, comma 2, della L.R. 28/12/2017, n. 29 e, successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 1, della L.R. 24/12/2019, n. 29.

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