N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 28/02/2023, n. 4, così recitava:

“Art. 3 - Andamento della gestione finanziaria degli enti strumentali

1. La Giunta regionale rappresenta annualmente al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria l'andamento della gestione finanziaria degli enti regionali, con esclusione dell'area sanitaria, mediante l'invio della documentazione contabile trasmessa alla Corte dei Conti ai fini di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e successive modificazioni e integrazioni, con lo scopo di consentire la verifica dei risultati economico-finanziari raggiunti e del grado di efficienza, economicità ed efficacia della gestione.

2. La Giunta regionale, in caso di giudizio parzialmente o totalmente negativo sulla documentazione contabile di cui al comma 1 espresso in fase di controllo, comunica al Consiglio le eventuali prescrizioni impartite all'Ente strumentale.”

Dalla redazione