Articolo abrogato dall’art. 22, comma 1, della L.R. 29/12/2023, n. 23, così recitava:

“Art. 5 - (Reddito energetico regionale)

1. Al fine di contrastare la povertà energetica e favorire la conversione energetica degli edifici e l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito il reddito energetico regionale finalizzato a finanziare l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali di nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a euro 35.000,00.

2. Il reddito energetico regionale copre le spese concernenti l’acquisto, l’installazione, la connessione, la manutenzione, l’esercizio e l’assicurazione degli impianti di cui al comma 1, ivi incluse le spese per le relative pratiche amministrative, e non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni europee, statali o regionali in materia di energia. Sono escluse dal reddito energetico le spese per l’eventuale disinstallazione degli impianti. È fatto divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere l’impianto, per un periodo non inferiore a venti anni dalla connessione dell’impianto alla rete di distribuzione.

3. Alla fornitura e all’installazione degli impianti di cui al comma 1 provvedono gli operatori economici iscritti nell’elenco degli operatori abilitati disciplinato dalla deliberazione di cui al comma 5, che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., il servizio di scambio sul posto ovvero l’attivazione dei nuovi meccanismi di incentivo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. (21G00214)).

4. Gli utenti beneficiari del reddito energetico hanno diritto all’autoconsumo gratuito dell’energia elettrica prodotta attraverso gli impianti. I crediti maturati nei confronti del GSE per la quota di produzione di energia elettrica non autoconsumata sono versate all’entrata della Regione nella tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del titolo 3 “Entrate extratributarie” e destinati al finanziamento della presente misura.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del reddito energetico regionale nonché le modalità per la costituzione dell’elenco degli operatori economici abilitati di cui al comma 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per il reddito energetico regionale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 2.000.000,00 per l’anno 2023 e a euro 5.000.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

7. All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP2 - Un’Europa più verde.”

Dalla redazione