Articolo abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 29, così recitava:

“Art. 3 - (Agenzia investimenti FVG)

1. È istituita, nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, l'Agenzia per gli investimenti nel Friuli Venezia Giulia " Agenzia Investimenti FVG ", di seguito Agenzia, senza che ne derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. La Regione, tramite l'Agenzia, anche in collaborazione con la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA e Finest SpA, con gli enti del sistema regionale, nonché con le Unioni territoriali intercomunali, i Consorzi di sviluppo economico locale di cui all'articolo 62, l'Ente Zona Industriale di Trieste, (in seguito EZIT), di cui alla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), i parchi scientifici e tecnologici, il sistema camerale, gli incubatori d'impresa e gli altri organismi di sviluppo locale, attua politiche a sostegno dell'attrattività del territorio, dell'imprenditoria regionale e promuove le condizioni localizzative con la finalità di attrarre investimenti nazionali e internazionali per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali.

3. La Regione favorisce e promuove, anche tramite l'Agenzia, lo sviluppo di modalità efficaci di governance locale interattiva coinvolgendo ai vari livelli i soggetti istituzionali ed economici interessati, in particolare nelle attività di preparazione e progettazione di singole iniziative e portafogli di progetti per le finalità di cui al comma 2, attraverso diverse forme e meccanismi operativi di comunicazione e coordinamento quali conferenze, comitati, tavoli tecnici, gruppi di lavoro tematici.

4. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale, tenuto conto dei settori strategici per il tessuto economico regionale individuati dalla Giunta regionale, adotta il Programma di marketing territoriale volto a promuovere l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali tramite:

a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri;

b) la promozione dell'immagine della regione, delle realtà produttive regionali e delle opportunità di investimento, anche tramite il portale di cui all'articolo 4;

c) l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale e alla formazione;

d) la predisposizione della mappatura analitica delle aree disponibili con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento, nonché delle aree industriali dismesse ai fini della promozione al loro riutilizzo.

5. L'Agenzia predispone e dà attuazione al Programma di marketing territoriale di cui al comma 4 e a tal fine può avvalersi anche di esperti esterni all'Amministrazione regionale e della collaborazione dei consorzi di cui al capo II del titolo V.

5-bis. L’Agenzia dà attuazione alle attività del Programma di marketing territoriale previste dal comma 4, lettere a) e b), anche attraverso la predisposizione di materiale promozionale e informativo, nonché attraverso pubblicazioni su mezzi di comunicazione specialistici.

6. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 12, comma 19, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), a stipulare una convenzione con le partecipate strategiche Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA, Mediocredito del Friuli Venezia Giulia e Finest SpA.

7. In relazione alle imprese che a seguito della promozione unitaria dell'offerta localizzativa nella regione intendono insediare nuove attività, i consorzi di cui all'articolo 62 l'EZIT e le Unioni territoriali intercomunali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano assieme all'Agenzia l'informazione specifica ai singoli investitori sulle procedure di insediamento.”

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