Ai sensi dell’art. 3, comma 39, della L.R. 10/08/2023, n. 13 in via di interpretazione autentica del presente articolo, che stabilisce disposizioni transitorie relative al vincolo di destinazione di cui all'art. 19 della L.R. 22/07/1996, n. 25, la “riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione” si considera applicabile anche nei casi di revoca del beneficio economico conseguente alla revoca dell'autorizzazione comunale.

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