Articolo abrogato dall’ art. 65, comma 1 della L.R. 29/04/2015, n. 11, così recitava:

Art. 207 - Modifica all’articolo 57 della legge regionale 16/2002 - 1. Il comma 18 dell’articolo 57 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

“18. Sono esenti dal pagamento dei canoni le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini, dalle aree golenali demaniali e dagli alvei dei corsi d’acqua, previa approvazione da parte della struttura regionale competente.”.”

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