Articolo abrogato dall’art. 65, comma 1 della L.R. 29/04/2015, n. 11, così recitava:

Art. 205 - Inserimento dell’articolo 37 bis nella legge regionale 16/2002 - 1. Dopo l’articolo 37 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è inserito il seguente:

“Art. 37 bis disciplina degli interventi di manutenzione degli alvei

1. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 bis dell’articolo 37, che comportano l’estrazione e l’asporto di materiale litoide sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1, sono affidati in concessione con le seguenti modalità, da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica, a soggetti privati mediante le procedure di evidenza pubblica di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in applicazione dei criteri di valutazione e con il procedimento, definiti con regolamento regionale:

a) concessione pluriennale per bacini idrografici o aste fluviali continue;

b) concessione per tratti fluviali singoli o discontinui;

c) concessione per interventi indicati dai soggetti interessati.

3. Ai fini della partecipazione alla procedura a evidenza pubblica di cui al comma 2, i soggetti privati presentano alla struttura regionale competente in materia di idraulica, con le modalità definite dal regolamento di cui al medesimo comma 2, l’istanza intesa a ottenere l’assegnazione della concessione, corredata dal progetto preliminare dell’intervento stesso.

4. Nel caso in cui l’attuazione del progetto dell’intervento comporti la necessità di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all’emissione del provvedimento di concessione, la struttura regionale competente in materia di idraulica, convoca la conferenza di servizi, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Il regolamento di cui al comma 2 è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012).

6. Nel caso in cui, in conseguenza di eventi di piena, lo stato dell’alveo del corso d’acqua risulti modificato in modo tale da rendere necessaria l’esecuzione di lavori d’urgenza che comportino l’estrazione di materiale litoide, questi sono autorizzati dalla struttura regionale competente in materia di idraulica che, contestualmente, ne attesta l’urgenza e ne redige una perizia nella quale è stabilita la quantità di materiale litoide asportabile strettamente necessaria al ripristino del deflusso. L’asporto del materiale litoide, nell’ambito di tali interventi, non è soggetto alla corresponsione del canone demaniale.

7. Gli interventi d’urgenza previsti al comma 6 sono soggetti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

8. Gli interventi sui corsi d’acqua, che comportino l’estrazione di materiale litoide, finalizzati a tutelare l’incolumità delle persone sono attuati dalla Protezione civile della Regione, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

9. I progetti di lavori pubblici riguardanti la sistemazione di corsi d’acqua o interventi sulle opere idrauliche, possono comprendere l’estrazione di materiale litoide dall’alveo nel tratto interessato dai lavori, unicamente per finalità connesse alla realizzazione dei lavori previsti dai progetti stessi o a necessità idrauliche di ripristino dell’officiosità dell’alveo nel tratto medesimo.

10. Nei casi di cui al comma 9, il progetto prevede la quantità di materiale litoide da estrarre dall’alveo del corso d’acqua, le modalità di utilizzo e la destinazione del medesimo.

11. Nei casi di cui al comma 9, i soggetti esecutori dei lavori pubblici, a pena di sospensione dei lavori da parte del direttore dei medesimi, effettuano secondo le modalità stabilite con regolamento regionale, rilievi topografici prima dell’inizio delle operazioni di scavo e ad avvenuto completamento delle stesse nonché in corso d’opera in caso di eventi di piena, al fine di accertare l’effettiva quantità di materiale litoide estratta.

12. Il regolamento di cui al comma 11 è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012.

13. Il direttore dei lavori, anteriormente all’inizio delle operazioni di scavo, invia alla struttura regionale competente in materia di idraulica, l’attestazione dell’avvenuto pagamento del valore del materiale estratto, calcolato in base al canone demaniale ai sensi dell’articolo 57 o dell’avvenuta compensazione del medesimo valore, con il costo dei lavori.

14. Nei casi in cui, non sia stato possibile procedere all’affidamento della concessione nell’ambito della procedura a evidenza pubblica di cui al comma 2 o non ricorrano i presupposti per l’applicazione dei commi 6, 7 e 8, gli interventi di manutenzione degli alvei sono effettuati con le modalità di cui ai commi 10, 11 e 13.

15. L’estrazione di materiale litoide, da parte struttura regionale competente in materia di idraulica, nella realizzazione di lavori in amministrazione diretta, non è soggetta alla disciplina di cui ai commi 2, 9, 10, 11 e 13.”.”

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