Articolo abrogato dall’art. 65, comma 1 della L.R. 29/04/2015, n. 11, così recitava:

Art. 204 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 16/2002 - 1. All’articolo 25 della legge regionale 16/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole “Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge,” sono soppresse;

b) al comma 3 le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.”

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