Articolo abrogato dall’art. 65, comma 1 della L.R. 29/04/2015, n. 11, così recitava:

Art. 203 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 16/2002 - 1. All’articolo 17 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dopo le parole “enti locali territoriali” sono aggiunte le seguenti: “, nonché a quelle presentate, anche congiuntamente, da altri enti pubblici o che prevedano l’accordo con gli enti locali territoriali per l’esercizio della concessione di derivazione, a condizione che la risorsa sia utilizzata ai fini dell’approvvigionamento di energia a favore della comunità locale e, comunque, senza finalità di lucro”;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012).”.”

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