Articolo abrogato dall'art. 87, comma 1, della L.R. 05/04/2024, n. 2, così recitava:

"Art. 238 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 18/1995

1. All’articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18  (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell’articolo 4, commi 2 e 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104 relativa alle servitù militari), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi o dei finanziamenti di cui all’articolo 6 si provvede ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).”;

b) il comma 4 è abrogato."

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