Articoli abrogati dall’art. 105, comma 1 della L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitavano:

Art. 46 - Inserimento dell’articolo 63 bis nella legge regionale 2/2002

1. Dopo l’articolo 63 della legge regionale 2/2002 è introdotto il seguente:

“Art. 63 bis - Residenze d’epoca

1. Sono classificate come residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono l’alloggio in camere e unità abitative con il limite massimo di 25 posti letto.

2. I requisiti minimi qualitativi delle residenze d’epoca sono quelli previsti dalle corrispondenti tipologie di struttura ricettiva disciplinate dal titolo IV e di cui ai corrispondenti allegati.”.

 

Art. 47 - Sostituzione dell’articolo 67 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 67 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 67 - Definizione e tipologia

1. Sono strutture ricettive all’aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.

2. Le strutture ricettive all’aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, dry marina e marina resort.

3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l’alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione della gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.

4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell’articolo 64, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalows, cottage, chalet.

5. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.

6. Sono denominate marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate con i requisiti di cui al comma 5.”.

 

Art. 48 - Sostituzione dell’articolo 68 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 68 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 68 - Classificazione

1. I campeggi, i dry marina o marina resort, sono classificati in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnati da un numero di stelle da uno a quattro.

2. I villaggi turistici di cui all’articolo 67, comma 4, sono classificati in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnati da un numero di stelle da due a quattro.

3. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati nell’allegato “B”, facente parte integrante della presente legge.

4. Le strutture ricettive marina resort in relazione al posizionamento delle imbarcazioni, devono possedere i requisiti minimi qualitativi previsti dalla lettera B4 dell’allegato “B” per le imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato ovvero, qualora dispongano anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni, quelli previsti dalla lettera B3 dell’allegato “B”.”.”

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