Articolo abrogato dall’art. 105, comma 1 della L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

Art. 50 - Modifica all’articolo 85 della legge regionale 2/2002

1. Il comma 1 bis dell’articolo 85 della legge regionale 2/2002, è sostituito dal seguente:

“1 bis. È, altresì, ammesso e non comporta modifica di destinazione d’uso, l’utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari e dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera, anche costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell’articolo 64, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalows, cottage, chalet.”.”

Dalla redazione