Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 06/02/2018, n. 3, così recitava:

“Art. 14 - (Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue urbane)

1. Fino all'adozione del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 152/1999, e per gli effetti degli articoli 31 e 32 del medesimo decreto, qualora un agglomerato sia servito da due o più impianti, ovvero dia origine a più scarichi terminali in corpi idrici ricettori, e le reti afferenti agli impianti o agli scarichi terminali non siano interconnesse tra loro, le aree sottese alle singole reti, in presenza di una sufficiente concentrazione della popolazione e delle attività economiche, possono essere considerate come agglomerati distinti.”

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