Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 20/10/2017, n. 34, così recitava:

“Art. 19 - (Disposizioni in materia di aree di conferimento rifiuti)

1. I soggetti che svolgono attività di gestione delle aree ove vengono conferiti i rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, ovvero dallo spazzamento stradale, sono autorizzati a proseguire nell'attività medesima sempre che presentino domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio alla Provincia competente per territorio ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante dei Programmi provinciali attuativi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.”

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