Articolo abrogato dall'art. 65, comma 1, della L.R. 29/04/2015, n. 11, così recitava:

Art. 25 - (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 16/2002) - 1. All'articolo 38 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beni del demanio marittimo le cui funzioni amministrative sono state delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 15 gennaio 1987, n. 469, relativamente al materiale accumulato in occasione di eventi alluvionali riconosciuti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.".”

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