Articolo abrogato dall’art. 127, comma 1, della L.R. 21/10/2010, n. 17, così recitava:

“Art. 20 - (Autorizzazione integrata ambientale)

1. Nelle more del completamento delle procedure per il trasferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali, ai sensi della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali), nonché in attesa del riordino della disciplina legislativa regionale in materia di gestione dei rifiuti e in sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), costituiscono autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle discariche dei rifiuti di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), i provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 5, commi 12 e 17, del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., nonché all'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), a condizione che alla Conferenza Tecnica di cui all'articolo 6 del decreto medesimo, partecipi la struttura regionale competente in materia di autorizzazione integrata ambientale.”

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